Proposta di Legge Regionale in Materia di Borse di Studio per Specializzandi Laureati in Medicina e Chirurgia

Premessa

E’ noto come il problema  dell’inserimento dei giovani laureati, in particolare in medicina e chirurgia, nel mondo del lavoro e, nel caso specifico, nell’esercizio della professione in ambito ospedaliero – sbocco naturale per la maggior parte degli specializzandi – avvenga in termini temporali enormemente dilatati rispetto al passato.

Infatti, se fino a qualche anno fa l’inizio della professione e dell’acquisizione di quella pratica clinica, di quell’’esperienza che è ciò che si acquisisce solo sul campo, sotto l’occhio vigile del Maestro, avveniva intorno ai 25 anni, con il conseguimento del diploma di laurea, che consentiva al giovane medico di svolgere il proprio breve tirocinio e di iniziare la specializzazione, svolgendo nel contempo la propria attività professionale, tale inizio ora non avviene prima dei 30-32 anni, nel migliore dei casi.

E’ ben vero che coloro che si iscrivono ad una scuola di specializzazione godono, per un verso, di una borsa di studio regionale; e che, per altro verso, oltre alle ore di lezione che si tengono presso le sedi universitarie, frequentano le cliniche universitarie o le strutture ospedaliere a tal fine destinate, per svolgere la loro formazione pratica.  Ciò, tuttavia, non consente loro di sentirsi pienamente inseriti nel mondo che sarà il loro e, data la limitatezza delle ore di frequenza, limita la loro esperienza, privandoli per un verso della possibilità di un approccio anche umanistico alla professione, impedendo loro per altro verso di dare tutte le loro energie  ed il loro entusiasmo alla struttura, con ciò che ne deriva sotto il profilo anche del compenso al loro impegno.

E’ altrettanto tristemente noto come le pesanti difficoltà finanziarie che attraversa il nostro Paese comportino e comporteranno, probabilmente per un lungo periodo, una sempre minore disponibilità di risorse da destinare all’erogazione dei servizi pubblici, il più oneroso dei quali, come è noto, è quello sanitario.

La conseguenza altrettanto nota a tutti, è che dette difficoltà finanziarie, con la conseguente riduzione delle somme a disposizione, finiscano per scaricarsi sul bilancio regionale, stante il ruolo che la Costituzione e la Legge attribuiscono a questo Ente.

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Se tutto ciò è vero, appare evidente la necessità di individuare uno strumento normativo che possa, nel contempo, favorire un più precoce e completo inserimento dei giovani laureati in medicina e chirurgia, ai fini dell’acquisizione della necessaria esperienza, nelle strutture ospedaliere, e mettere a disposizione una maggiore disponibilità di risorse nel settore sanitario, tramite la riduzione dei costi per l’Amministrazione Regionale.

La soluzione pare possa essere individuata in uno strumento legislativo di natura regionale che, senza porsi in contrasto con la normativa nazionale vigente e con le direttive dell’Unione Europea, possa consentire ai laureati in medicina e chirurgia, che frequentino i corsi di specializzazione presso le Università della Regione e per quelli residenti in Regione, che li frequentino anche presso altre Università, di poter prestare, oltre alle ore di tirocinio pratico, già previste dalle convenzioni stipulate dalle scuole universitarie e di specializzazione con le aziende ospedaliere, un numero aggiuntivo di ore che li porti a svolgere un tirocinio per un numero di ore pari a quello considerato a “tempo pieno” per i medici dipendenti.

In tal caso, agli stessi spetterà un’integrazione della borsa di studio pari alla differenza tra quella erogata in via ordinaria e un ammontare pari al 90% dello stipendio iniziale attribuito al medico assunto con orario a tempo pieno.

L’ammontare della borsa di studio così integrata non andrebbe maggiorata – stante la sua natura non retributiva – degli oneri previdenziali.

Ovviamente, l’erogazione della borsa di studio e dell’integrazione sarebbero subordinate alla frequenza della Scuola di Specializzazione ed avrebbero termine con il completamento della stessa.

E’ evidente come, sia durante le ore di tirocinio pratico già previste, sia durante quelle integrative di cui sopra, il borsista potrà eseguire atti medici solo con la presenza e assistenza del suo tutor; é altrettanto evidente, tuttavia, che così come avviene ora, lo stesso potrà essere utilizzato, in presenza di oggettive carenze di risorse di personale, per le guardie mediche e per quant’altro d’uso, in base alla prassi vigente.

 

IPOTESI DI TESTO DI LEGGE REGIONALE

art. 1 – Ferma restando la facoltà da parte dei beneficiari di mantenere le attuali modalità di erogazione da parte della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia delle borse di studio per laureati in medicina e chirurgia che frequentino una Scuola di Specializzazione, è concessa ai laureati in medicina e chirurgia, residenti nell’ambito della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, o che frequentino nell’ambito della stessa una Scuola di Specializzazione, i quali già fruiscano di dette borse di studio, o che ne facciano richiesta, la facoltà di richiedere di effettuare un orario di tirocinio pratico presso le Cliniche Universitarie e le Aziende Ospedaliere convenzionate,  pari a quello considerato come “tempo pieno” per i medici dipendenti.

art. 2 – Tale facoltà è concessa ai laureati in medicina e chirurgia frequentanti una Scuola di Specializzazione, a decorrere dal ……..anno del corso di Specializzazione.

art. 3 – Nel caso in cui i soggetti individuati al precedente articolo 2 presentino richiesta di svolgere, in aggiunta alle ore di tirocinio pratico, un altro numero di ore che, sommate alle prime, li porti a svolgere un orario pari a quello considerato a tempo pieno da parte dei medici dipendenti, agli stessi verrà erogata da parte dell’Amministrazione Regionale un’integrazione alla borsa di studio, pari alla differenza tra quella già erogata in via ordinaria e l’ammontare del 90% (novanta per cento) dello stipendio iniziale attribuito al medico assunto con orario a tempo pieno.

art. 4 – L’ammontare della borsa di studio, così integrata, che rimane per sua natura non gravata da oneri previdenziali e assistenziali, andrà integrata con le altre voci spettanti ai medici che svolgono attività di lavoro dipendente, sempre nella misura del 90% .

art. 5 – L’erogazione dell’integrazione alla borsa di studio, così come la borsa di studio, sono subordinate alla effettiva frequenza della Scuola di Specializzazione ed al superamento degli esami, e terminerà con il completamento della stessa.

art. 6 – Coloro che usufruiranno della facoltà concessa dalla presente legge, non potranno vantare alcun diritto al mantenimento in servizio, essendo la presente normativa finalizzata ad una più completa formazione professionale ed alla possibilità di consentire la frequenza della scuola di specializzazione ad un più largo numero di laureati.

art. 7 – Restano ferme tutte le altre norme relative alle attività che possono essere svolte dagli specializzandi che svolgono il tirocinio presso le Cliniche Universitarie o altre Aziende Ospedaliere convenzionate con scuole di specializzazione universitaria.